14 luglio 2026
Pubblichiamo gli interventi della Vicepresidente Rossella Mariuz e della Consigliera Clarice Carassi al Seminario organizzato da D.i.Re Donne in Rete contro la violenza
GIUSTIZIA RIPARATIVA. COMPRENDERE LA NORMA, LA SUA ATTUAZIONE.COME AFFRONTARLA?
14 luglio 2026 dalle ore 15.00 alle ore 18.00
DUE ARTICOLI SULLA GIUSTIZIA RIPARATIVA: perché non è applicabile ai reati di genere
Culturalmente e politicamente, per le vittime – sopravvissute e per i centri femministi, la giustizia riparativa rappresenta la privatizzazione delle problematiche sulla violenza maschile, il passo indietro che va nella direzione opposta, che danneggia i costrutti del pensiero femminista e delle nostre buone pratiche messe in atto fino ad oggi nei centri antiviolenza. Noi da sempre lavoriamo nella consapevolezza che la violenza sia un fattore strutturale e sistemico, non un atto individuale perpetrato da pochi. Lavoriamo per la trasformazione culturale, per il sovvertimento della cultura patriarcale, dei rapporti di potere diseguali, della sua morale nella famiglia, nelle relazioni di intimità, nelle relazioni sociali, partendo dal principio che gli atti di violenza non si limitano ad un impatto individuale ma hanno un effetto e delle cause immerse nella collettività, nella cultura in cui viviamo, che normalizza , condona e rende possibili atteggiamenti e condotte violente.
Mettiamo al centro la donna e i suoi bisogni effettivi, materiali, emotivi, di cura e di giustizia, per operare trasformazioni profonde delle relazioni, del linguaggio, delle possibilità di uscita e delle strutture sociali. Tali bisogni non sono predefiniti, le reazioni e le necessità che sorgono dalla violenza sono delle variabili che agiscono in modo diverso da contesto a contesto, si possono orientare verso dimensioni come il RICONOSCIMENTO, la SICUREZZA, la LIBERTA’, la COMPRENSIONE DI QUANTO SUCCESSO, l’AUTODETERMINAZIONE.
Il nostro obiettivo è la trasformazione delle condizioni che hanno permesso che la violenza accadesse , e che continui ad accadere. La nostra non è solo la risposta immediata alla situazione individuale, ma il porre fine alla violenza attraverso la trasformazione dei costrutti sociali che generano, perpetuano e condonano o normalizzano i cicli della violenza.Normalmente, questo è un lavoro complesso che necessita l’appoggio di una rete che risponda alle diverse aspettative, ai desideri e alla possibilità di liberarsi di una identità vittimizata, con azioni positive e vantaggiose, riconoscendo come prioritario garantire alla persona che ha subito violenza spazi concreti di autodeterminazione.
L’elevato rischio di reiterazione delle condotte di violenza e perpetuazione delle intimidazioni e manipolazioni da parte dell’autore richiedono una particolare attenzione agli aspetti della SICUREZZA, molto spesso le donne e i loro figli sono destinatari di misure cautelari che impongono divieti di avvicinamento e di comunicazione con gli autori. Impossibile, e anche vietato dalle norme cautelari e dalla Convenzione di Istanbul, esporle a contatti con gli autori a qualsiasi titolo, men che meno a condizioni di parità comunicativa o dialogica, ontologicamente fuori luogo, e certamente situazioni non volute e sgradite alle donne.
La giustizia riparativa non è allineata al sistema operativo dei centri femministi, ma nemmeno al sistema dei centri CUAV, posto che i percorsi ivi preposti nei CUAV al trattamento degli autori di violenza maschile sono stati testati scientificamente e godono di ampie articolazioni, elaborate su pluridecennali esperienze comunitarie, ispirate al celebre approccio norvegese Alternative to Violence nato ad Oslo nel 1987, che unisce la psicoterapia individuale a quella di gruppo, con un percorso della durata di 12 mesi per raggiungere e consolidare l’obiettivo del riconoscimento della propria responsabilità, da parte dell’autore della violenza agita contro la donna.
La procedura prevista dalla G. R. non è applicabile alle donne che hanno subito violenza, poiché in primis, parte da simmetrici incontri di mediazione tra autore e vittima del reato, mediazione già di per se’ vietata dalla Convenzione di Istanbul, nonchè dalle stesse norme civilistiche del Titolo IV bis Capo III Sezione I alle “ Disposizioni Speciali sulla Violenza Domestica o di Genere”, dove all’ art. 473 bis .43 della riforma Cartabia è fatto divieto di iniziare la mediazione familiare quando è stata pronunciata sentenza di condanna anche in primo grado o è pendente procedimento penale in fase successiva all’art. 415 bis cpp, nonché, quando tali condotte sono allegate o comunque emergono in corso di causa il mediatore deve interrompere immediatamente il percorso. La ratio di questa norma è facilmente intellegibile, e coinvolge espressamente le parti del processo penale nei reati di violenza maschile contro le donne, quindi regole estendibili anche alla giustizia riparativa in quanto norma penale.
Posto in primis questo divieto di mediazione che appare assorbente su ogni altra questione, anche i tre obiettivi che le norme sulla G.R. pongono, sono sostanzialmente inapplicabili ai reati di genere:
- Promuovere il riconoscimento della vittima del reato, principio inapplicabile nella mediazione nei reati di genere, poiche’ positivamente e congruamente il principio viene attuato tramite la metodologia dei CAV
- Promuovere la responsabilizzazione dell’autore dell’offesa, principio inapplicabile nella mediazione nei reati genere, poiche’ positivamente e congruamente il principio viene attuato tramite la metodologia della “ assunzione di responsabilita’ “ attuata nei percorsi CUAV. Si rammenta che i Cuav sono un corollario del sistema antiviolenza.
- Promuovere la ricostituzione delle relazioni tra autore e vittima, improponibile con incontri simmetrici tra le donne che hanno subito violenza e l’aggressore, per la prospettiva di privatizzazione della violenza maschile, per lo svuotamento del portato culturale, e per tutti i motivi esposti in premessa.
Si può sostenere che la G. R. proponga istanze moralizzatrici orientate al pentimento, sistemando autori e vittime sullo stesso piano, presentando la visione di una società piatta e orizzontale, in cui conflitti e relazioni violente si confondono, e si gestiscono e si risolvono tendenzialmente con mere strategie di tipo dialogico e comunicativo, profondamente inadeguate per la violenza maschile contro le donne.
La G.R. opera nei reati di genere uno svuotamento delle pratiche politiche femministe, genera depotenziamento dell’efficacia del sistema di accoglienza e protezione dei Centri antiviolenza e case rifugio, realizza una nuova forma di disconoscimento dei contenuti della cultura dell’antiviolenza che ha promosso l’ evoluzione dei costumi e delle pratiche politiche negli ultimi 40 anni.
E’ molto evidente che all’interno dello schema semplicistico e di stampo patriarcale della G.R., non possa trovare spazio la complessità e peculiarità del sistema di accoglienza e protezione delle donne che hanno subito violenza e del relativo trattamento degli autori di violenza, sistema che si qualifica come infinitamente specialistico e insostituibile, collaudato e applicato nel corso degli ultimi 40 anni per i centri antiviolenza e case rifugio, nel corso degli ultimi 20 anni per i cuav.
Intervento di Avv. Rossella Mariuz UDI CAV Bologna
Vicepresidente – Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna
A me il compito di approfondire e di fornire la cornice giuridica ad uno degli argomenti su cui si fonda la nostra critica all’approccio generalista scelto dal legislatore italiano per disciplinare, con il d.lgs. 150 del 2022, che ha introdotto la riforma Cartabia, i programmi di giustizia riparativa: la vittimizzazione secondaria.
Un’opzione generalista che si sostanzia nell’accesso indistinto ai programmi riparativi, a prescindere dalla fattispecie di reato, dalla gravità oggettiva e soggettiva del reato e dalle caratteristiche dell’autore, consentendo quindi l’accesso anche nel caso dei reati di genere e che evidenzia anzitutto il difetto di una prospettiva di genere da parte del legislatore italiano, che decide di adottare una disciplina universale e quindi neutrale anche rispetto ai reati di violenza maschile contro le donne; la cui natura strutturale e discriminatoria giustifica invece, secondo le fonti sovranazionali, una normazione che tenga conto della specificità del contesto che ne rappresenta la matrice.
È proprio la dinamica relazionale sottesa ai reati di genere, connotata da una asimmetria di potere e da un contesto discriminatorio, a rendere rischioso l’accesso alla giustizia riparativa, soprattutto nel caso della prematura sottrazione delle vicende di violenza al controllo giudiziario – ossia prima che la donna sporga denuncia -, posto che l’articolo 44 del decreto stabilisce che l’accesso ai programmi è consentito anche anteriormente all’esercizio dell’azione penale.
La vittimizzazione secondaria della donna sopravvissuta alla violenza di genere consiste nel pregiudizio indiretto del reato e si sostanzia nella sofferenza legata alla restituzione del vissuto di vittimizzazione, nella esposizione a forme di stigma o colpevolizzazione sociale o istituzionale/processuale o al rischio di subire una nuova vittimizzazione da parte dell’autore del reato, se non adeguatamente protetta.
La direttiva UE 2012/29 – il cd statuto dei diritti delle vittime da reato, parzialmente modificata dalla DIRETTIVA (UE) 2026/1472 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 giugno 2026 – in punto alla giustizia riparativa, introduce una ulteriore sottoclassificazione della Vittimizzazione Secondaria, richiamando la vittimizzazione ripetuta, la vittimizzazione da intimidazione e quella da ritorsione. Che a ben guardare rappresentano tutte forme di rivittimizzazione conseguenti alla mancata protezione della vittima rispetto al rischio di subire nuovi episodi di violenza.
L’approccio generalista che include i reati di genere muove da una premessa errata, che riprende uno degli stereotipi giudiziari di genere più diffusi, quello che confonde la violenza con il conflitto, e ne fa una erronea lettura in termini di causa-effetto, sicchè si ritiene la gestione del conflitto nel programma riparativo possa determinare eziologicamente la cessazione della violenza. Al contrario il rischio è che proprio nel contesto riparativo si replichi la stessa dinamica di asimmetria relazionale di potere.
Ciò può verificarsi già nella fase iniziale, con riguardo al consenso prestato dalla donna, che può essere determinato dalla pressione e dalla manipolazione dell’autore, da minacce o intimidazioni, anche provenienti da terzi.
Può verificarsi durante lo svolgimento del programma, con l’esposizione della donna al rischio di subire nuove condotte violente da parte dell’autore, posto peraltro che il mediatore non è gravato da un obbligo di denuncia.
E riguarda sicuramente anche gli esiti del programma. Perché a differenza della presa in carico presso i CUAV, la cui ratio dei percorsi è quella di prevenire la recidiva attraverso un percorso di responsabilizzazione dell’autore, nell’accesso ai programmi di giustizia riparativa, così come disciplinati dal legislatore italiano, la responsabilizzazione che passa attraverso il riconoscimento dei fatti non costituisce un presupposto.
Di questo rischio di vittimizzazione secondaria troviamo puntuale conferma nelle principali fonti sovranazionali. L’articolo 48 della Convenzione di Istanbul, che vieta le forme obbligatorie o automatiche di mediazione nei casi di violenza contro le donne, nonostante la GR sia su base volontaria, è una norma sicuramente invocabile per il principio sotteso alla prescrizione convenzionale.
Nella stessa direzione si collocano la direttiva europea 29 del 2012, che ammette il ricorso alla giustizia riparativa esclusivamente nell’interesse della vittima e con adeguate garanzie contro la vittimizzazione secondaria, così come, dello stesso avviso, la direttiva n.1385 del 2024 sulla violenza contro le donne e la violenza domestica.
Nella stessa direzione si collocano anche gli organismi internazionali di monitoraggio, come il GREVIO e il Comitato CEDAW. Quast’ultimo, con la Raccomandazione n. 33 sull’accesso delle donne alla giustizia, sottolinea come i meccanismi alternativi di risoluzione delle controversie non debbano sostituire il procedimento penale nei casi di violenza contro le donne, poiché rischiano di riflettere stereotipi patriarcali, di agevolare la vittimizzazione ripetuta e di favorire l’impunità degli autori.
È evidente allora come la giustizia riparativa possa tradursi anche in una forma di vittimizzazione istituzionale, attraverso il rischio di una privatizzazione della violenza, che impedisce non solo la stigmatizzazione del singolo fatto, ma anche del fenomeno e delle sue cause culturali e sociali, con inevitabili ricadute sul piano della prevenzione.
Sul piano individuale ciò può tradursi in un ostacolo all’accesso alla giustizia: la donna potrebbe ritrattare, decidere di non denunciare o rinunciare al procedimento, con il rischio di non ottenere protezione o di non affrancarsi dal contesto di violenza.
Anche la giurisprudenza di merito si è espressa in senso critico. L’ordinanza del Tribunale di Genova del 21 novembre 2023 propone un’interpretazione restrittiva dell’articolo 129-bis c.p.p., affermando che il giudice deve valutare non solo l’utilità del programma, ma anche la condotta dell’imputato, il parere della persona offesa, il tempo trascorso dal fatto, i rapporti tra le parti e la condotta successiva al reato. La stessa ordinanza arriva a ritenere il meccanismo riparatorio del tutto inadeguato rispetto ai reati di genere.
Ed è proprio qui che si coglie il limite dell’approccio generalista e neutrale adottato dal legislatore italiano, che ha invero recepito solo parzialmente le indicazioni provenienti dalla direttiva europea 29/2012, omettendo alcune delle garanzie minime indicate dall’articolo 12 – come il requisito del riconoscimento dei fatti essenziali da parte dell’autore, una rigorosa valutazione del pericolo concreto per i partecipanti – a nostro parere con particolare attenzione alla persona offesa, che è doverosa in un’ottica dovutamente vittimocentrista – e adeguati limiti all’invio d’ufficio delle parti ai programmi.
intervento di Avv. Clarice Carassi, Trama di Terre
Consigliera – Coordinamento dei Centri Antiviolenza dell’Emilia-Romagna
